Fonte: Politica prima.it
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di Giangiuseppe Gattuso -21 marzo 2015
Ho passato la mattinata del primo giorno di primavera al convegno di presentazione della legge sulle Unioni Civili, approvata lo scorso 4 marzo. E sono rimasto favorevolmente impressionato.
Si tratta di una norma che, senza modificare in alcun modo l’ordinamento dello stato civile, interviene su una questione molto delicata. Stiamo parlando del rapporto affettivo tra due esseri umani dello stesso sesso e delle conseguenze che ne derivano, e che solo qualche anno fa sarebbe stato impossibile immaginare. La legge è stata approvata a larga maggioranza dall’Assemblea Regionale Siciliana, così si chiama in Sicilia il consiglio regionale composto da 90 “Deputati”.
La legge affronta l’argomento con il giusto approccio. Non disciplina i rapporti privati, ma si basa sulla competenza della Regione Siciliana sui servizi sociali e ne individua i destinatari includendo e riconoscendo anche quelle persone che hanno un rapporto diverso dalle famiglie classiche. Si ricollega, in questo modo,all’art. 4 del DPR 223/1989 che già disegnava la famiglia anagrafica come un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. E costituite anche da una sola persona.
Ciò che è un passo avanti notevole riguarda, appunto, lo spirito antidiscriminatorio e il riconoscimento del legame affettivo come principio fondamentale, al di la del “contratto” matrimoniale, estendendo la fruizione dei servizi erogati dalle istituzioni locali in favore delle famiglie anche alle cosiddette unioni civili. A questo proposito viene previsto l’istituzione del “Registro Regionale delle Unioni Civili” presso l’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro. E i comuni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge dovranno adeguare i propri regolamenti al fine di tutelare le unioni civili iscritte nel Registro per favorirne l’integrazione attraverso l’attuazione di politiche sociali, culturali ed economiche.
Un intervento, quindi, forte e che va nella giusta direzione. E la presenza al tavolo, oltre al relatore Antonello Cracolici (PD), Claudia La Rocca (M5S) e Fabrizio Ferrandelli (PD) che ne hanno fortemente voluto l’approvazione, nonché di uomini di Chiesa come padre Nino Fasulo, e costituzionalisti come i proff. Gaetano Silvestri e Giovanni Pitruzzella, che ne hanno fortemente apprezzato lo spirito, fa veramente ben sperare per il futuro. I paventati conflitti di costituzionalità dovrebbero essere superati.
Insomma una nuova primavera dei diritti civili prende il via dalla Sicilia. Un esempio di Autonomia regionale virtuosa e di una Politica che funziona e si allinea ai bisogni della società. Quell’autonomia speciale che, purtroppo, ha rappresentato, per troppe volte, una palla al piede dello sviluppo siciliano. Sono rari, infatti, gli interventi legislativi che hanno precorso i tempi stabilendo dei punti fermi sui quali lo Stato ha ritenuto di adeguarsi.
Uno per tutti la legge sull’elezione diretta del sindaco. Una novazione che ha sicuramente avuto effetti positivi per le amministrazioni comunali. E, ancora, credo rappresenti un esempio e un forte segnale per la politica nazionale che ancora tarda ad affrontare l’argomento in maniera sostanziale e definitiva per superare quelle questioni giuridiche oggettive e di competenze che le regioni non hanno e non possono risolvere.
Insomma, una legge corale che ha visto il contributo fondamentale del PD e del M5S, e di altre forze politiche, approvata con il voto favorevole di 50 deputati su 70 aventi diritto. Una legge che ha dato significato alla potestà legislativa di un assemblea rappresentante di un popolo. Quello siciliano che ha dimostrato per la sua storia tolleranza, solidarietà e accoglienza di essere un passo avanti. Almeno in questo.
P.S.: A margine dell’articolo, per chi volesse approfondire, ho riportato il testo completo della legge approvata, ma non ancora pubblicata.
Giangiuseppe Gattuso
21 Marzo 2015
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ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA – DISEGNO DI LEGGE NN. 141-206-778 – LEGGE APPROVATA IL 4 MARZO 2015
Norme contro la discriminazione determinata dall’orientamento
sessuale o dall’identità di genere.
Istituzione del registro regionale delle unioni civili.
Art. 1.
Finalità
1. La Regione riconosce le formazioni sociali e culturali nelle quali si promuovono la personalità umana e il libero svolgimento delle sue funzioni e attività, rifiutando qualsiasi discriminazione legata all’etnia, alla religione, all’orientamento sessuale e all’identità di genere.
2. La Regione riconosce, altresì, ogni forma di convivenza e adotta politiche finalizzate a consentire ad ogni persona la libera espressione e manifestazione del proprio orientamento sessuale e della propria identità di genere, promuovendo il superamento delle situazioni di discriminazione, secondo le disposizioni della presente legge.
3. La Regione, in attuazione dell’articolo 3 della Costituzione, dell’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dell’articolo 19 del Trattato per il funzionamento dell’Unione europea, promuove la realizzazione e l’implementazione della Rete regionale di prevenzione e contrasto delle discriminazioni, anche attraverso le attività del centro regionale di coordinamento per la prevenzione e contrasto delle discriminazioni di cui al protocollo d’intesa adottato il 12 dicembre 2013 tra l’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro – Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità, Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali.
4. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali, in conformità a quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della Costituzione, dalla legge 8 novembre 2000 n. 328 e dal decreto del Presidente della Regione del 4 novembre 2002, concernente le linee guida per l’attuazione del piano socio-sanitario della Regione siciliana, ha carattere universale ed è teso a promuovere la parità di condizioni senza alcuna discriminazione determinata dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere.
5. Gli enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione sono tenuti a uniformarsi ai principi della presente legge.
Art. 2.
Registro regionale delle unioni civili
1. Per le finalità della presente legge è istituito il registro regionale delle unioni civili presso l’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, sono disciplinate le modalità di iscrizione e di cancellazione dal registro di cui al comma 1.
2. Il sistema integrato dei servizi destinati alla famiglia è esteso ai nuclei di persone legate da vincoli di parentela, affinità, adozione, tutela e da vincoli affettivi, ai sensi di quanto previsto all’articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, iscritti nel registro di cui al comma 1.
3. I comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed attenendosi ai principi in essa contenuti, adeguano i propri regolamenti al fine di tutelare e sostenere le famiglie, ai sensi degli articoli 2, 3, 29, 30 e 31 della Costituzione, e le unioni civili iscritte nel registro di cui al comma 1 per la fruizione dei servizi comunali erogati e di favorirne l’integrazione attraverso l’attuazione di politiche sociali, culturali ed economiche del territorio.
Art. 3.
Interventi in materia di istruzione, formazione professionale,
politiche del lavoro ed integrazione sociale. Formazione del personale
1. La Regione opera, nell’ambito delle proprie competenze, affinché il sistema integrato di istruzione e formazione professionale ed il sistema dei servizi per l’impiego concorrano a garantire l’effettività del diritto all’istruzione e alla formazione durante tutto l’arco della vita e del diritto al lavoro. Essa opera per assicurare ad ogni persona, indipendentemente dall’appartenenza di genere o dall’orientamento sessuale, uguaglianza delle opportunità e non discriminazione nell’accesso ai percorsi di istruzione, istruzione superiore e formazione professionale, nell’inserimento al lavoro e nella fruizione dei relativi servizi, nei percorsi di carriera e nella retribuzione.
2. La Regione, per prevenire le discriminazioni legate all’identità di genere e all’orientamento sessuale, persegue l’integrazione fra le politiche educative, scolastiche e formative e le politiche sociali e sanitarie, al fine di sostenere le persone e le famiglie nei loro compiti educativi, realizza e promuove attività di educazione sui diritti umani, provvede ad assicurare percorsi di inserimento e di integrazione sociale per le persone che risultino discriminate o esposte al rischio di esclusione sociale per motivi derivanti dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere.
3. La Regione, nella redazione dei codici di comportamento dei propri dipendenti, si conforma ai principi di cui all’articolo 1.
Art. 4.
Interventi in materia di prestazioni sanitarie e politiche sociali.
Compiti delle aziende sanitarie provinciali
1. La Regione opera, nell’ambito delle proprie competenze, in materia di programmazione e gestione dei servizi sanitari e sociali con riferimento alla finalità della presente legge, mediante l’attuazione dei principi di cui al presente articolo.
2. I componenti di un’unione civile registrata hanno il diritto senza alcun’altra formalità ad avere accesso alle strutture di ricovero e cura per ogni esigenza assistenziale e psicologica per ciascuno dei componenti dell’unione civile ed a ciascuno di essi gli operatori devono riferirsi per tutte le comunicazioni e disposizioni di legge relative allo stato di salute di ciascun componente. I regolamenti delle strutture di ricovero e cura devono essere adeguati alle predette disposizioni.
3. La dichiarazione relativa alla qualità di componente di un’unione civile registrata è effettuata tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445. La predetta dichiarazione non ha alcuna scadenza. Essa può essere revocata con apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
4. Le aziende sanitarie provinciali, nell’ambito delle proprie competenze e nella programmazione del Piano sanitario regionale, assicurano adeguati interventi di informazione, assistenza, consulenza e sostegno per rimuovere gli ostacoli alla libera espressione e manifestazione del proprio orientamento sessuale o della propria identità di genere.
Art. 5.
Comunicazione istituzionale e promozione culturale
1. La Regione, d’intesa con gli enti locali, anche attraverso i propri uffici per le relazioni con il pubblico e i propri strumenti informativi, adotta nelle proprie comunicazioni istituzionali modelli e linguaggi a tutela dell’identità di genere e dell’orientamento sessuale e contro ogni forma di discriminazione.
2. La Regione e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, favoriscono la produzione e l’offerta di eventi culturali e forme di socializzazione aperte alle diverse realtà esistenziali, come caratterizzati, tra l’altro, dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere.
Art. 6.
Estensione delle competenze dell’Ufficio delle Consigliere di parità
1. Le Consigliere di Parità intervengono anche nei casi di discriminazioni motivate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere, per accogliere e valutare segnalazioni di persone nonché di istituzioni, associazioni e organizzazioni non governative che svolgono attività di promozione del principio della parità di trattamento e non discriminazione.
Art. 7.
Accesso ai servizi pubblici e privati
1. La Regione, nell’ambito delle proprie competenze, opera per assicurare la trasparenza e garantire a ciascuna persona parità di accesso ai servizi pubblici e privati e dà attuazione al principio in base al quale le prestazioni erogate nell’ambito di tali servizi non possono essere negate né somministrate in maniera deteriore per cause riconducibili a discriminazioni legate all’orientamento sessuale e all’identità di genere.
2. La Regione, nell’ambito delle proprie competenze e secondo le finalità della presente legge, opera al fine di riconoscere il diritto all’abitazione delle singole persone e delle famiglie e per rimuovere le cause che determinano disuguaglianze e disagio, secondo le disposizioni sull’edilizia residenziale sociale.
Art. 8.
Invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione della presente legge non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
Art. 9.
Norma finale
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
IL PRESIDENTE
LAVORI PREPARATORI
Disegno di legge n. 141: ‘Norme contro la discriminazione determinata dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere’. Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati: La Rocca, Siragusa, Cancelleri, Cappello, Ciaccio, Ciancio, Ferreri, Foti, Mangiacavallo, Palmeri, Trizzino, Troisi, Venturino, Zafarana, Zito il 16 gennaio 2013. Trasmesso alla Commissione ‘Affari istituzionali’ (I) il 16 gennaio 2013 (abbinato nella seduta n. 127 del 23 settembre 2014).
Disegno di legge n. 206: ‘Norme contro le discriminazioni determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere. Istituzione del registro anagrafico per le unioni civili’. Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati: Ferrandelli, Arancio, Alloro, Cirone, Cracolici, Digiacomo, Maggio, Marziano, Panarello, Raia, Anselmo, Gucciardi, Panepinto il 5 febbraio 2013. Trasmesso alla Commissione ‘Affari istituzionali’ (I) il 7 febbraio 2013 (abbinato nella seduta n. 127 del 23 settembre 2014).
Disegno di legge n. 778: ‘Istituzione dell’elenco regionale delle unioni civili’. Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato: Cracolici il 20 giugno 2014. Trasmesso in Commissione ‘Affari Istituzionali’ (I) il 30 giugno 2014 (abbinato nella seduta n. 127 del 23 settembre 2014).
– Esaminato dalla Commissione nelle sedute nn. 112 del 19 giugno 2014, 125 del 16 settembre 2014, 126 del 17 settembre 2014, 127 del 23 settembre 2014 e 147 del 18 dicembre 2014.
– Esitato per l’Aula nella seduta n. 147 del 18 dicembre 2014.
– Relatore: on. Antonello Cracolici.
– Discusso dall’ Assemblea nelle sedute n. 222 del 26 febbraio 2015, n. 223 del 3 marzo 2015 e n. 224 del 4 marzo 2015.
– Approvato dall’Assemblea nella seduta n. 224 del 4 marzo 2015.