di Antonio Gaeta, 6 luglio 2018
In occasione dell’inaugurazione della personale dell’artista Antonio De Nardis, come associazione culturale Metropoli’s, abbiamo iniziato ad estrarre dalla memoria collettiva la dimenticata legge 717 del 1949.
Essa tratta dell’inserimento nella progettazione di opere pubbliche di una quota, sul valore complessivo della singola opera, da destinare all’abbellimento artistico degli edifici.
L’obiezione che qualcuno dei partecipanti al dibattito ha sollevato é la difficoltà di aggiungere arte ad edifici che architettonicamente di per se stessi costituiscono già opera d’arte.
Inoltre, sia il testo unico sugli appalti n.163/2006 sia il nuovo testo unico n.50/2016 non menzionano le prescrizioni contenute nella legge 717/49 e sue successive non fondamentali modifiche. Sembrerebbe, quindi, che il legislatore abbia voluto far implicitamente decadere questa pur importante legge, in vigore dalla 1′ legislatura repubblicana.
Tuttavia, con le “Linee guida per la sua applicazione” (Circ. Min. 28 maggio 2014, n. 3728 e il loro aggiornamento, di cui al decreto del 15 maggio 2017) il Ministero Infrastrutture e Trasporti sembra abbia voluto riprendere il grande valore della legge 717/49, pur evidenziandone diversi importanti limiti.
Il primo tra questi é l’avvenuta esclusione delle opere pubbliche di edilizia popolare, scolastica ed universitaria: esclusione giudicata da molti del tutto inopportuna, perché l’arte é aspetto insostituibile della formazione culturale, che inizia in ambito familiare, poi scolastico, per proseguire in quello universitario. Lo stesso Ministero scrive: “..da più parti e’ stata rilevata l’inopportunità di escludere l’inserimento di opere d’arte nella costruzione di nuove scuole e università, luoghi deputati alla formazione culturale, in cui prioritaria dovrebbe essere l’attenzione e l’educazione verso le nuove forme artistiche..”
Inoltre: “La norma non fa un esplicito riferimento ai contesti urbani, ma sarebbe opportuno estendere l’applicazione della legge anche a luoghi quali le piazze, i parchi, le nuove aree urbanizzate, o comunque destinate ad uso pubblico di pertinenza dell’edificio nell’ambito dei programmi di riqualificazione/rigenerazione urbana, dove attraverso questo strumento normativo urbanisti, architetti ed artisti potrebbero interpretare i nuovi luoghi della modernità, attraverso forme e linguaggi contemporanei, che possano dare una riconoscibilità e qualità a questi spazi.”
Così il Decreto Ministeriale del 15.05.2017. Personalmente, tuttavia, ritengo che anche l’esclusione degli edifici destinati ad opifici industriali sia da ritenere negativa, perché i ragazzi che non proseguono gli studi in ambito universitario, dovrebbero essere incentivati a conoscere e apprezzare l’arte anche in contesti lavorativi. C’è da dire, però, che le partecipazioni statali in imprenditoria industriale sono state quasi del tutto eliminate e, quindi, di opere pubbliche in quest’ambito non se ne parla più ! Tuttavia, viviamo una fase storica considerata post-industriale e, quindi, la legge 717/49 dovrebbe riguardare tutte le opere pubbliche destinate ad ospitare servizi di supporto alle infrastrutture (tra cui quelle informatiche e telematiche).
Comunque, quanto a suggerimenti per arricchire il contenuto della legge 717/49 il Decreto Ministeriale sopra citato é ricco di particolari, che attendono solo l’emanazione di una legge che li contenga tutti.
Sotto questo aspetto ciò che personalmente ritengo più interessante nella lettura delle “Linee guida” sono le considerazioni ministeriali sull’introduzione della materia “Valorizzazione dei beni culturali e ambientali, nonché promozione e organizzazione di attività culturali” tra quelle definite “concorrenti”, ad opera del Titolo V della riforma costituzionale del 2001. Il messaggio che traspare in tutta evidenza é quello che le Regioni hanno un ruolo fondamentale nell’espletamento della loro funzione legislativa su materie tipicamente culturali. Tale messaggio é convalidato dalle considerazioni sugli aspetti ritenuti secondari di intervento legislativo statale circa le modifiche della legge 717/49. In qualche modo il Ministero sembra abbia voluto dire: se lo Stato ha trascurato l’importanza di arricchire e rendere di fatto obbligatoria e sanzionabile l’applicazione di detta legge, le Regioni dopo l’attribuzione della materia alla potestà legislativa regionale (sia pur concorrente con quella statale) non hanno mosso un dito !
Eppure la citazione dell’art, 117 Cost. é ineludibile: “Spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per i principi fondamentali espressamente riservati allo Stato” (di questo il testo sulle competenze statali non fa cenno). Inoltre, come a voler rafforzare questo concetto: “Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento a ogni materia non espressamente riservata alla legislazione statale”.
Ora, se elenchiamo tutte le materie che l’attuale testo costituzionale attribuisce espressamente allo stato, verifichiamo che quella della Valorizzazione Artistico-Culturale non é contemplata ! Al suo posto leggiamo la “Tutela dell’ambiente , dell’ecosistema e dei beni culturali”. Si tratta, quindi, di tutela (e non di valorizzazione ed organizzazione attività), le cui modalità sono rese note dal “Testo Unico delle disposizioni legislative sui beni culturali e ambientali” (la Bibbia delle Sovrintendenze).
Tornando alla legge 717/49, é evidente che quest’ultime potranno intervenire in sede di tutela, soltanto dopo la realizzazione dell’opera d’arte in seno agli edifici pubblici. Ciò sebbene, la legge, in caso di inadempienza assegna loro il potere sostitutivo delle amministrazioni pubbliche inadempienti.
Tutte queste considerazioni e citazioni ci portano a dire che il mancato esercizio della potestà legislativa regionale sia di grave danno ai fini del rispetto del principio di valore costituzionale contenuto nei pochi articoli della legge in questione. Il più grave é quello di consolidare la prassi di quanti la ritengono di fatto non più operante ! Non si farebbe fatica a trovare giuristi pronti a dichiarare e scrivere che la ripetuta noncuranza della normativa da parte dei testi unici in materia di appalto di opere pubbliche legittimi l’idea dell’implicita abrogazione della 717/49.
Pertanto, la promozione di una legge regionale, che recepisca il valore costituzionale (e quindi di principio) della legge statale, arricchendolo con l’accoglienza dei suggerimenti contenuti nel citato D.M. 15.05.2017, a mio modesto avviso diventa un obbligo, per tutti coloro che credono la Repubblica Italiana non possa essere definita come fondata soltanto sul lavoro, ma anche sulla valorizzazione del suo grande patrimonio artistico-culturale.