L’Occupazione, l’Elemosiniere ed il contributo della legalità al dibattito

per Gian Franco Ferraris
Autore originale del testo: Benedetta Piola Caselli

di Benedetta Piola Caselli – 19 maggio 2019

Ovvero: Alze’, in finale c’hai raggione, ma diciamolo bene.

Qualche giorno fa il Cardinale Krayewsky, Elemosiniere Vaticano, calandosi in un tombino, ha riallacciato la luce all’ Occupazione abitativa di Santa Croce in Gerusalemme, compiendo il reato di cui agli artt. 624, 625, n.2), 7bis) c.p. (furto di energia aggravato dalla violenza sulle cose e dalla manomissione degli impianti) per cui e’ previta una pena fra i 3 ed i 10 anni di reclusione (o da 2 a 6 se contestano solo 7bis).
La luce era stata interrotta su richiesta della societa’ gestrice Hera s.p.a., a fronte di una morosita’ di 357.000 euro.
Il gesto del Card. Kraywesky ha suscitato accese polemiche, cosi’ come la morosita’ dello stabile e le sue iniziative; ma il dibattito e’ stato – fin’ora – tutto politico, al massimo con qualche citazione di Costituzione.
E’ un peccato, perche’ alle reazioni di pancia il diritto puo’ opporre delle argomentazioni chiare e coerenti – e, soprattutto, utili a tutti.

Punto 1: Dei diritti relativi e della diligenza del creditore, ovvero: Action non deve pagare (e quindi neanche Kraywesky)

Cominciamo con una precisazione: fino all’intervento del Card. Krajewsky, non era stato commesso nessun furto di energia, perche’ non esistevano allacciamenti abusivi.
Infatti, l’immobile di Santa Croce in Gerusalemme era stato occupato prima dell’entrata in vigore del “Decreto Lupi”, poi convertito con L. 80/14, e manteneva le utenze originarie.
Giusto per ricordare, l’ art. 5 impedisce l’allacciamento delle utenze – o le volture, o i rinnovi – alle abitazioni occupative, ma salvaguarda i contratti gia’ in essere: in conseguenza, la societa’ erogatrice del servizio non aveva l’obbligo di sospendere l’erogazione, mentre spettava alla proprieta’ chiedere l’interruzione della fornitura.

Nel caso dell’ Occupazione di Santa Croce in Gerusalemme, questo non e’ avvenuto: per quello che sappiamo, la Proprieta’ (una holding privata con 123 immobili solo a Roma) non ha mai chiesto alla societa’ erogatrice del servizio, la Hera Comm. s.p.a., di chiudere le utenze, limitandosi a sospendere il pagamento.
Questa situazione ha determinato l’accumularsi di costi per oltre sei anni.

Ma le vicende relative al rapporto contrattuale fra la Hera Comm s.p.a. e la Proprieta’ non riguardano l’ Occupazione (e quindi Action), che e’ parte terza ed estranea, perche’ i contratti vincolano solo le parti e non producono effetti verso i terzi (1372 c1, 2 ,cc).
Detto piu’ chiaramente, le bollette non pagate dalla Proprieta’ (parte del contratto) alla societa’ di fornitura (parte del contratto) restano un problema interno loro e non sono azionabili nei confronti dell’ Occupazione.

Quindi nessuno puo’ chiedere niente e nessuno dovrebbe pagare niente, almeno per il momento.
Anche perche’ la situazione e’ particolare: facciamo un passo indietro.
Come accennato, un terzo non puo’ subire gli effetti delle decisioni contrattuali altrui, a meno che non vi consenta.
Il consenso avrebbe potuto estrinsecarsi in due modi: 1) con il trasferimento ad Action del contratto di fornitura; 2) attaverso un accordo fra Action e la Proprieta’, con cui si stabiliva che Action avrebbe sopportato i costi delle utenze pur mantenuti a diverso nome.

Ma nessuna di queste due soluzioni era percorribile: la L. 80/14 art. 5 vieta l’allacciamento o la voltura delle utenze alle occupazioni abitative, a pena di nullita’ del contratto per contrarieta’ a norme imperative; mentre, nel secondo caso, l’ accordo sarebbe stato in frode alla legge, e quindi parimenti nullo ex art. 1418 cc.

Detto in altre parole, gli occupanti non avrebbero potuto pagare le bollette neanche se avessero voluto e se avessero fatto una proposta formale in questo senso, perche’ la causa del negozio giuridico sarebbe stata illecita.

La Proprieta’, dunque, non aveva altra strada che chiudere le utenze, ed e’ stata negligente nel non farlo.
In questa colpa, pero’, ha concorso anche la Hera Comm s.p.a, che avrebbe dovuto sospendere il servizio dopo le prime bollette inevase, per evitare danni ulteriori e facilmente prevedibili con l’ordinaria diligenza (1227 c.c., come derivazione costituzionale del dovere di solidarieta’ economica e sociale dell’art. 2. c2 Cost.).
Nei casi di concorso di colpa, le istanze di creditore e debitore vengono contemperate dal giudice civile: in questo caso, cio’ vuol dire che la Proprieta’ dovra’ rifondere a Hera Comm s.p.a. assai meno dei 357.000 euro.
Questa situazione si riflette su quanto potra’, eventulmente, essere richiesto (dalla sola Proprieta’, ovviamente) ad Action con una eventuale azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 cc.: ma, con i tempi dei processi civili, sara’ fra moltissimo tempo.
E sempre che Action sia il soggetto passivo giusto, il che e’ tutto da dimostrare; altrimenti l’azione dovrebbe essere portata contro gli occupanti, in solido fra loro, con probabilita’ di recuperare il denaro pari a zero (a fronte di costi processuali alti).

Riassumendo: alla proprieta’ non conviene fare niente ed abbozzare quindi, pubblicita’ a parte, non conviene pagare. Dispiass.

Ad ogni modo, e’ bene precisare che la Hera Comm s.p.a. e’ una societa’ totalmente privata, quindi il costo della passivita’ non gravera’ sulla collettivita’ ma, eventualmente, sui suoi azionisti.

Punto 2: la questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 5 L.80/14, ovvero: per vincere questa battaglia occorre farsi processare.

L’ intervento di Padre Konrad – per quanto meravigliosamente coraggioso – non e’ corretto da un punto di vista giuridico e non risolvera’ il problema.

Innanzitutto, come si sara’ capito, se le bollette verranno pagate il beneficio non lo avra’ l’Occupazione ma la Proprieta’: e, infatti, il debitore e’ la Proprieta’ e non l’ Occupazione.
In secondo luogo, anche il risanamento del debito non permettera’ l’allaccio delle utenze, che e’ impedito per legge.

Non si tratta piu’, dunque, di una questione civilistica limitata fra due privati (debitore e creditore), ma pubblicistica: il rapporto tra la norma dello Stato e la tutela delle persone vulnerabili, per quanto si trovino in situazione illecita.

Una prima riflessione sull’art. 5, appositamente inserito in legge per scoraggiare le occupazioni abitative, deve riguardarne l’efficacia – cioe’ l’attitudine a raggiungere uno scopo – e l’efficienza – cioe’ il rapporto fra costi e benefici.
L’analisi temporale ci porta dati interessanti ma sconfortanti.
Infatti, se in un primo tempo la norma aveva avuto un effetto positivo (si e’ notato che nel primo anno/anno e mezzo il prezzo delle compravendite illecite di case popolari a Roma era crollato da 30.000 euro a 10.000, segno che la domanda era diminuita), ad oggi questo effetto positivo sembra scomparso (ed il prezzo e’ tornato intorno ai 30.000 euro iniziali).
Probabilmente la ragione e’ nella facilita’ con cui si riesce ad aggirare il divieto di allacciamenti – grazie anche ai contratti telefonici – o alla facilita’ di quelli abusivi e dei conseguenti furti di energia.
A cio’ si unisce la sconsolante riflessione che i tempi di graduatoria, almeno a Roma, sono cosi’ lunghi da scoraggiare l’attesa ed il rispetto della legge.
Norma inefficace, dunque; ma anche inefficiente per il negativo rapporto fra costi e benefici dovuto ai furti di energia, resi necessari dall’impossibilita’ degli allacci regolari, e dal costo dei processi penali e delle azioni civili.

A queste sconsolanti riflessioni si aggiunge il dato costituzionale.

Se non esiste il “diritto fondamentale alla casa”, tanto sbandierato quanto giuridicamente claudicante, esiste pero’ il diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e la sicurezza, con particolare riguardo anche all’abitazione, secondo la lettura ex art. 25 Dichiarazione universale dei diritt dell’uomo e 16 Convenzione sui diritti politici, economici e sociali, dell’art. 2 c.1,2 Cost. (che garantisce i diritti inviolabili dell’uomo ed impone i doveri inderogabili di solidarieta’ politica, economica e sociale) ed alle sue varie declinazioni costituzionali, con particolare riferimento ai limiti di funzione sociale della proprieta’ previsti dall’art. 42. c.2.
Diritto, questo si, fondamentale e dunque invocabile da chiunque, anche in situazione di illegalita’.

La conseguenza e’ tangibile: il diritto ad uno standard di vita dignitoso impone l’accesso ad acqua, luce e gas.
Per questa ragione occorre portare al vaglio di legittimita’ costituzionale l’art. 5 L.80/14 non in sede amministrativa ed in relazione alla residenza (punto che, di fatto, e’ poco consistente per la possibilita’ di ottenere la residenza presso il municipio – ed infatti viene respinto) ma in sede penale, e relativamente allo stato di necessita’ ex art. 54 cp quando l’interruzione delle utenze o il mancato allaccio abbiano come conseguenza il pregiudizio concreto ed attuale di danno grave alla persona , non altrimenti evitabile per inerzia delle Istituzioni.

E’ il caso dell’ Occupazione di Santacroce, che ospita vari ammalati gravi (addirittura qualcuno con respiratore) e 98 bambini, a fronte di una situazione in cui il Comune non e’ intervenuto con una proposta di tutela alternativa.
Il processo che si svolgera’ – e si svolgera’, essendo l’azione penale obbligatoria ed il reato perseguibile d’ufficio – potrebbe essere proprio il momento giusto per costruire e presentare la questione innanzi al Tribunale.
Non esiste, peraltro, un altro modo di proporla.

Credo che Padre Konrad, che non mi risulta avere particolari immunita’ per i reati comuni compiuti su suolo italiano, sosterra’ il processo a testa alta nella testimonianza cristiana di amore e fratellanza.
Ma sarebbe ingiusto, oltre che vigliacco, che questo peso ricadesse interamente sul Cardinale.

Sarebbe, invece, un atto di grande responsabilita’ politica se qualcuno – o tutti – dell’occupazione di Santa Croce, si facesse avanti (proclami a parte) con un’autodenuncia all’ AAGG per i fatti di reato intercorsi, pronti a sollevare la questione di costituzionalita’ di una norma inutile e dannosa, nell’ interesse loro, ma anche di tutti quanti gli altri.

Risolvere con una petizione che chieda alla Sindaca Raggi di considerare la situazione igienico-sanitaria che pone a rischio i minori (art. 5, c. 1 quater) e chiedere l’allacciamento delle utenze puo’ funzionare, ma tamponera’ solo la situazione di Santacroce.
Ma la giustizia si fa verso tutti.
E’ ora che qualcuno se ne faccia carico, nelle forme e nei modi previsti dalla Costituzione, e sull’esempio cristiano di Don Konrad.

Ragazzi, fatevi processare.

Benedetta Piola Caselli

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