LA SENTENZA DELLA CONSULTA POTREBBE RIPORTARE LA LOTTA ALLE MAFIE INDIETRO DI 40 ANNI

per Vincenzo Musacchio

Vincenzo Musacchio, giurista, già docente di diritto penale in varie Università italiane e presidente dell’Osservatorio Antimafia del Molise studia il fenomeno mafioso e le strategie di lotta da circa venticinque anni. E’ tra quelli che non condividono la sentenza sull’ergastolo ostativo di pochi giorni fa.

I giudici della Consulta invitano a rivedere l’ergastolo ostativo per concedere benefici penitenziari ai condannati non pentiti, che ne pensa lei da esperto della materia?

I boss, purtroppo per noi, torneranno a brindare così come fecero quando hanno fatto saltare in aria Falcone, sua moglie e gli uomini della sua scorta! Era ciò che si aspettavano dallo Stato italiano da molto tempo. Passa il concetto che anche il più feroce assassino alla fine esce dalla galera. Un segnale di nuova sconfitta delle istituzioni. Si rischia di cancellare tutti i successi ottenuti proprio grazie alla nostra legislazione antimafia.

Ci spiega meglio?

Certamente. E lo faccio con gli insegnamenti di Giovanni Falcone. Il mafioso che ha giurato fedeltà all’organizzazione criminale di appartenenza, una volta uscito dal carcere, non potrà non tornare a servirla fino alla morte. Non dobbiamo mai dimenticarci che i mafiosi di cui parliamo sono stragisti o persone che ne hanno seguito le strategie senza batter ciglio. Personalmente credo che la necessità di evitare rapporti tra gli esponenti carcerati e quelli a piede libero sia irrinunciabile. Ricordiamoci bene che riscontri oggettivi e probatori nei vari processi per mafia comprovano chiaramente che la detenzione dell’imputato di delitti di mafia non interrompe né sospende il vincolo associativo né sostanzialmente impedisce al detenuto di concorrere alla consumazione di gravi reati all’esterno degli stabilimenti carcerari con istigazioni, sollecitazioni, ordini e altre similari attività. Quello che questi giudici non hanno valutato congruamente è che un capomafia resta tale per tutta la vita.

La Corte Costituzionale in parole povere cosa ha sancito?

La Consulta fa cadere il divieto per i condannati che abbiano fornito piena prova di partecipazione al percorso rieducativo e se l’autorità ha acquisito prove che non c’è più partecipazione all’attività criminale. Stabilisce, inoltre, che si valuti caso per caso. La sentenza ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4 bis, comma 1, dell’ordinamento penitenziario nella parte in cui non prevede la concessione di permessi premio in assenza di collaborazione con la giustizia, anche se sono stati acquisiti elementi tali da escludere sia l’attualità della partecipazione all’associazione criminale sia, più in generale, il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata. Sempre che, ovviamente, il condannato abbia fornito piena prova di partecipazione al percorso rieducativo. In virtù di questa pronuncia, la presunzione di “pericolosità sociale” del detenuto non collaborante non è più assoluta ma diventa relativa e quindi può essere superata dal magistrato di sorveglianza, la cui valutazione caso per caso deve basarsi sulle relazioni degli operatori penitenziari e sulle informazioni e i pareri di varie autorità, dalla Procura antimafia e antiterrorismo al competente Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

In sostanza si è rivista la normativa antimafia voluta da Falcone?

Esatto. Siamo di fronte al depotenziamento di una delle norme per il contrasto alla mafia proposte da Giovanni Falcone quando era direttore generale degli affari penali al Ministero di Grazia e Giustizia. Abbiamo toccato una norma che prevede la preclusione all’accesso dei benefici per i detenuti che si trovano all’ergastolo ostativo, cioè per chi non ha mai collaborato con la giustizia, né hanno avuto il benché minimo barlume di pentimento. Nel dibattito, pertanto, dovremmo includere anche il fatto che queste persone non solo non hanno mai espresso la volontà di collaborare ma non hanno mai rinnegato la loro vita e le loro condotte criminali.

Questi criminali sono rieducabili secondo lei?

Ritengo di no! Mi chiedo: in tali circostanze possono esserci rieducazione e risocializzazione? L’esperienza e lo studio di questi temi mi hanno insegnato che non si sceglie di diventare mafioso, si nasce. Lo è tuo padre, lo è stato probabilmente anche tuo nonno. Perché “capo mafia” si cresce e si è formati per diventare un perfetto generale di un’armata criminale che ha due scopi ben precisi: il potere e il denaro. Questo ruolo è assoluto e non abdicabile. Esistono solo due vie di fuga: la morte o la collaborazione con la giustizia. Per questi ferocissimi boss mafiosi si dovrebbe dimostrare che dopo una lunga carcerazione non sono più pericolosi e che possono beneficiare di permessi e magari arresti domiciliari. Questo dovrebbe valutarlo e deciderlo un giudice.

Rischiamo di rivedere in permesso premio boss di alto calibro?

Mi auguro di no. In caso contrario potremmo rischiare di rivedere in libertà, Raffaele Cutolo, fondatore e capo della Nuova Camorra Organizzata, condannato a quattro ergastoli da scontare dal 1995 in regime di 41 bis, gli sono imputati numerosi omicidi ed esecuzioni. Leoluca Bagarella legato a Cosa Nostra, affiliato al clan dei Corleonesi di Riina, killer spietato, “don Luchino” è stato autore di svariati omicidi e responsabile di alcuni tra i più gravi fatti di sangue, tra cui la Strage di Capaci e il sequestro del piccolo Giuseppe Di Matteo, è all’ergastolo in regime di carcere duro (41 bis). Nitto Santapaola è considerato tra i più potenti e sanguinari boss mafiosi di Cosa Nostra. A lui sono imputati la strage della Circonvallazione; la strage di Capaci; l’omicidio di Pippo Fava e la strage di via D’Amelio. Francesco Schiavone il boss più importante del clan dei Casalesi, condannato definitivamente alla pena dell’ergastolo, insieme con altri componenti del clan coinvolto in alcune guerre fra diversi clan camorristici, nelle quali hanno perso la vita centinaia di persone. Francesco Bidognetti braccio destro di Schiavone e killer spietato autore di numerose esecuzioni. Giovanni Strangio ndranghetista, è tra gli ideatori e gli autori della strage di Duisburg ed era nell’elenco dei trenta latitanti più pericolosi d’Italia. Giuseppe Rogoli boss di alto rango della ‘ndrangheta, affiliato ai Bellocco, è considerato uno dei fondatori della Sacra corona unita pugliese. Sono tuttavia fermamente convinto che ogni singolo boss tra quelli appena citati se uscisse dal regime carcerario duro, tornerebbe l’istante dopo a esercitare il suo vecchio potere e a riorganizzare il suo clan più forte e potente di prima.

Questi sono criminali che non si sono mai pentiti e non hanno mai collaborato con la giustizia perché dovrebbero beneficiare di un trattamento di favore?

Ho sempre ritenuto che il mafioso che non mostra alcun segnale di pentimento e permane in perpetuo all’interno del sodalizio, deve avvertire il peso dell’afflizione e la forza dello Stato poiché la scopo della pena è anche la difesa della società dalla delinquenza e altresì la repressione dei reati in chiave retributiva. La criminalità organizzata va contrastata con strumenti repressivi drastici e il più possibile funzionali alla prevenzione generale e alla difesa sociale. Siamo concordi nel ritenere che il delinquente (a prescindere dal tipo di reato commesso e dal livello di pericolosità) sia titolare di una dignità umana inalienabile e convinti che nessun uomo sia definitivamente irrecuperabile e di conseguenza ogni delinquente, è potenzialmente capace di miglioramento grazie a interventi di tipo rieducativo. Il punto in tal contesto è un altro. E’ ovvio che quando si palesassero segnali di eventuale redenzione, l’ordinamento penitenziario preveda la possibilità di attenuare il rigore della pena. Meccanismo, peraltro, già esistente nel nostro ordinamento penitenziario. Pertanto, il proposito di abolire l’ergastolo in questo specifico contesto trova in sé ben poche ragioni d’essere, visti gli istituti premiali già esistenti nella vigente legislazione. Chi si rifiuta di essere rieducato deve essere trattato al pari di chi invece accetta la rieducazione e lo fa con atti concreti? Che senso ha rieducare chi non vuol essere per nulla rieducato tantomeno risocializzato? Vorrei che mi si spiegasse come si può rieducare uno che non vuol essere rieducato! Se esiste il diritto alla libertà morale (inviolabile in base all’art. 2 Cost.) la persona può decidere di non volersi rieducare e risocializzare? Se esiste l’uguaglianza tra i cittadini (anch’essa inviolabile ai sensi dell’art. 3 Cost.) si possono applicare trattamenti simili quando sarebbe la loro applicazione a determinare delle discriminazioni? Saremmo capaci di rieducare uno che ordina di sciogliere il figlio di un pentito di mafia nell’acido per punire la sua decisione e per dare un monito a tutti gli altri associati? Chi ordina delitti efferati come l’uccisione di un bambino senza essersene mai pentito può godere del principio di rieducazione se non rinnega minimamente il suo passato, anzi ne va orgoglioso? Non basta il pentimento e il perdono, il reo deve risarcire concretamente le vittime, i familiari e la società con la propria opera sia da carcerato sia da uomo libero.

Come mai lei a differenza di molti altri giuristi è contro questa sentenza?

Non sono contro, semplicemente ne analizzo gli effetti deflagranti per cui, pur rispettandola, non ne condivido la sostanza. Falcone e Borsellino che conoscevano i mezzi per combattere la mafia avevano capito l’importanza di tali strumenti e pagarono con la vita la loro forte azione repressiva. A chi è nemico dello Stato, non devono concedersi attenuanti e sconti di pena. La lotta alle mafie deve i suoi notevoli successi proprio ai mafiosi ergastolani che per vedersi aprire le porte del carcere non hanno potuto limitarsi a una dissociazione psicologica dalla mafia, ma hanno collaborato con lo Stato rendendo dichiarazioni utili alla conoscenza e alla sconfitta delle mafie. Si dovrebbe invece dare un segnale forte: ergastolo, 41 bis effettivo ed efficace e confisca dei beni.

Secondo lei vi è contrasto tra l’ergastolo ostativo e art. 27 della Costituzione?

La rieducazione di un mafioso è impossibile poiché dovrebbe implicare perlomeno un mutamento profondo e sensibile della personalità, una sorta di “pentimento civile” inclusivo di momenti di riconciliazione e soprattutto riparazione nei confronti delle vittime e delle rispettive famiglie. Un concetto così impegnativo di rieducazione, denso d’implicazioni anche etiche, va ben di là dalla nozione più laica finora adottata dalla Consulta: la quale identifica il ravvedimento con l’acquisita capacità, da parte del condannato che interrompe lo stato detentivo, di rispettare le regole della convivenza sociale. La sentenza della Consulta, di fatto, ha rimesso tutto nelle mani del singolo giudice di sorveglianza che dovrà valutare ai fini del trattamento di reclusione se accordare o no il permesso o la libertà condizionale. In questo modo purtroppo si scarica sugli operatori penitenziari e sociali che redigono le relazioni trattamentali in cui descrivono il comportamento del detenuto e sul singolo giudice di sorveglianza la responsabilità della decisione finale. In tal modo chi dovrà decidere sarà inevitabilmente sottoposto alle eventuali “pressioni” dei mafiosi condannati al carcere a vita. In questo modo, a mio giudizio, si ritorna al regime che vigeva prima delle stragi del 1992, quando il carcere per i mafiosi era una villeggiatura dalla quale si continuavano a esercitare a pieno i poteri propri di un capo mafia. Potrebbe essere molto rischioso confondere questo delicatissimo tema con quello della rieducazione di condannati, anche a pene severe, che però non operano all’interno della criminalità organizzata. Se malauguratamente dovessero uscire dal carcere mafiosi del calibro di Cutolo, Bagarella o Santapaola dovremmo realmente cominciare a preoccuparci e non poco!

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